Credito al consumo: approvata la nuova direttiva europea

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L’istituzione di un vero mercato unico del credito ai consumatori è l’obiettivo della direttiva approvata dal Parlamento europeo, che definisce obblighi per gli istituti di credito sull’informazione e la pubblicità   nella fase precontrattuale al fine di agevolare la ricerca dell’offerta più conveniente.
Il mercato del credito al consumo riveste un ruolo importante nell’economia dell’UE e ammonta a più di 800 milioni di euro, con una crescita annua media dell’8%. Il credito al consumo rappresenta il 18% dei ricavi lordi delle banche (al dettaglio) e, secondo dati della Banca Centrale Europea (BCE), i tassi di interesse della zona euro variano attualmente dal 6% in Finlandia al 12% in Portogallo (in Italia è del 9,4%).
La nuova direttiva, che gli Stati membri dell’UE dovranno recepire entro due anni, si applicherà   ai contratti di credito compresi tra i 200 e i 75.000 euro che contemplano il pagamento di interessi, ma non a quelli garantiti da un’ipoteca sui beni immobili e terreni. Chi ricorre al credito avrà   il diritto di recedere dal contratto entro due settimane senza giustificazioni e di rimborsare gli importi dovuti in anticipo versando un indennizzo.
Sono quindi previste disposizioni dettagliate sulla pubblicità  , cioè riguardo all’informazione di base che deve essere fornita ai consumatori prima della conclusione di un contratto. Tra le informazioni, che devono essere presentate «in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata», figurano il tasso debitore (fisso o variabile, corredato delle spese addebitate), l’importo totale del credito, il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l’importo delle rate.
Nella fase precontrattuale, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o da un’offerta, il creditore deve fornire le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte, in modo che siano prese decisioni con cognizione di causa. Le informazioni riguardano il tipo di credito, l’identità   e l’indirizzo del creditore, l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo, la durata del contratto di credito. Tali informazioni dovranno essere contenute in un modulo uguale in tutta l’UE, il cui contenuto è definito dalla direttiva stessa.

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