Una direttivaà¢à¢â€š¬à‚¦ senza origine

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Il Trattato di Roma del ’57 prevedeva 4 libertà   di circolazione (merci, persone, servizi e capitali). A distanza di circa 50 anni le merci e i capitali circolano liberamente, per le persone sono ancora in vigore le deroghe che limitano la mobilità   dei lavoratori provenienti dagli otto Paesi dell’Est entrati nell’Ue il primo maggio del 2004; per i servizi la strada del commercio intraeuropeo è ancora lunga benchà© i servizi rappresentino il 70% del Prodotto Interno Lordo dell’UE e impieghino 116 milioni di persone. Attualmente, il prestatore di un servizio di uno Stato membro che desideri svolgere la propria attività   in un altro Paese comunitario puಠincontrare ostacoli che limitano due fondamentali diritti garantiti dal trattato: la libertà   di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri.
In questo contesto si inserisce, nel febbraio 2004, la proposta di direttiva che ha impropriamente preso il nome dell’allora Commissario per il mercato interno Frits Bolkestein, in base a questo testo ogni prestatore di servizi avrebbe dovuto avere la possibilità   di operare in qualsiasi Paese dell’Unione sulla base della disciplina del suo Paese d’origine. Pochissime, nella versione originaria, le attività   a cui la direttiva non avrebbe dovuto applicarsi (tutte le attività   non economiche o prive della caratteristica della retribuzione come le attività   svolte dallo Stato nel quadro delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario).
L’Iter della direttiva, ancora lontano dalla sua conclusione, è stato piuttosto lungo, il dibattito molto acceso, la mobilitazione dei cittadini europei imponete. Il Parlamento europeo ha votato lo scorso 16 febbraio un testo che ha cancellato il principio del paese di origine e ha drasticamente limitato i campi di applicazione della direttiva:
A seguito del voto parlamentare l’attuale Commissione europea ha presentato una nuova proposta di direttiva che accoglie circa il 90% delle richieste dell’aula di Strasburgo .
Secondo il nuovo testo:
Gli Stati membri dovranno rispettare i diritti dei fornitori di servizi di prestare gli stessi in un Paese diverso da quello in cui sono stabiliti, e lo Stato di accoglienza dovrà   garantirne il libero accesso ed esercizio. A tale libertà   essi potranno tuttavia applicare delle restrizioni per motivi di protezione dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della salute pubblica, delle condizioni di lavoro e dell’ambiente.
I fornitori dovranno poter ottenere informazioni ed espletare le formalità   amministrative con tempi ridotti, costi più contenuti e procedure semplificate, grazie alla creazione del punto di contatto unico in ogni Stato membro.
Le imprese avranno l’obbligo di mettere a disposizione dei consumatori informazioni sulla loro attività  , i servizi offerti e i prezzi praticati. Inoltre, non potranno discriminare un consumatore per ragioni di residenza o nazionalità  :
Il testo adottato ad inizio Aprile accoglie le istanze parlamentari anche per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva; vengono esclusi i servizi finanziari (banche ed assicurazioni), le telecomunicazioni, i servizi di trasporto (urbani, le ambulanze e i taxi compresi), i servizi portuali, le cure sanitarie, i servizi sociali quali l’edilizia popolare, la custodia dei bambini e il sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà  , le attività   connesse all’esercizio dei pubblici poteri (ad esempio la distribuzione di luce, acqua e gas), le agenzie di lavoro interinale, i servizi di sicurezza privati nonchà© i servizi audiovisivi (che, come sottolineato dal Parlamento nel febbraio scorso, svolgono “un ruolo fondamentale in sede di formazione delle identità   culturali e delle opinioni pubbliche europee”) ed il gioco d’azzardo. Anche per notai (nell’esercizio dei pubblici poteri) ed avvocati viene confermata l’esclusione, benchà© l’attuale direttiva Mc. Creevy si proponga di liberalizzare i servizi di consulenza legale e fiscale.
Il vivace dibattito sulla liberalizzazione dei servizi nell’Unione europea porta sicuramente ad affermare che lo sviluppo del mercato interno deve essere accompagnato da un adeguato rafforzamento della protezione sociale, dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro da un lato e dei diritti dei consumatori dall’altro, al fine di mantenere la coesione sociale.
Certamente questa proposta, definita dall’attuale Commissario al mercato interno Charlie Mc Creevy, «una soluzione realistica, pratica e attuabile» si inserisce in quest’ottica ed ha il grande merito di migliorare la libertà   di stabilimento, rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità   statali e soprattutto avviare il processo di integrazione del mercato europeo dei servizi.
Tra le «ombre» del testo figurano perಠancora un elenco di limitazioni troppo esteso e disposizioni eccessivamente vaghe sulle previsioni di legge applicabile in caso di prestazione transfrontaliera dei servizi, sulle quali dovrà   abbondantemente intervenire la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il testo della direttiva è adesso all’esame del Consiglio dei ministri Competitività   (che si pronuncerà   a maggio), per poi trasmetterlo al Parlamento, che procederà   in autunno ad una seconda lettura. In caso di mancato accordo, verrà   istituito un comitato di conciliazione per tentare un’intesa in extremis. Se approvata (presumibilmente a fine 2006 o inizio 2007), la direttiva potrebbe entrare in vigore nel 2009 (dopo il recepimento da parte di tutti gli Stati).
Questa proposta rientra in un’ampia gamma di provvedimenti volti a garantire un mercato interno pienamente funzionante. La Commissione proporrà   inoltre un’iniziativa separata sul settore della salute, relativa a questioni quali la mobilità   dei pazienti, e pubblicherà   comunicazioni sui servizi sociali e sui servizi di interesse generale, sottolineando così l’importanza di tale settore per i cittadini comunitari.

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