Sentenza della Corte di Giustiza sul diritto di soggiorno permanente

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso, il 21 dicembre scorso, una sentenza sull’acquisizione del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro.
La sentenza si basa sul caso di due cittadini polacchi giunti in Germania nel 1988, prima dell’adesione della Polonia all’Unione Europea, e in possesso di un regolare diritto di soggiorno per ragioni umanitarie. Nel 2005, in seguito all’adesione della Polonia all’Unione Europea, essi hanno chiesto di ottenere il diritto di soggiorno permanente in Germania, sulla base della direttiva relativa alla libera circolazione delle persone. Tale diritto è stato loro negato per mancanza di lavoro e perchè non hanno potuto dimostrare di disporre di risorse sufficienti al loro mantenimento. La Corte federale amministrativa tedesca, dopo aver contestato tale diniego davanti ai tribunali nazionali competenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se periodi trascorsi sul territorio dello Stato membro ospitante e in conformità al solo diritto nazionale, potessero essere considerati come periodi di soggiorno legale ai sensi del diritto dell’UE, contribuendo così al periodo quinquennale obbligatorio nel Paese per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
Al riguardo, la Corte di Giustizia europea ha considerato la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La Corte, nella sua sentenza conclude che “i periodi di soggiorno che il cittadino di uno Stato terzo abbia compiuto sul territorio di uno Strato membro anteriormente all’adesione di detto Stato terzo all’Unione devono, in mancanza di disposizioni specifiche contenute nell’atto di adesione, essere presi inn considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, purché siano stati effettuati in conformità alle prescrizioni della direttiva”.

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