Direttiva rimparti: in Italia arriva il decreto per il recepimento

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Dopo la sentenza dell’aprile scorso, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva affermato l’incompatibilità   tra il diritto comunitario (direttiva «rimpatri») e la legge italiana (Pacchetto sicurezza) che puniva con il carcere l’inottemperanza all’ordine di espulsione da parte di un cittadino irregolarmente presente sul territorio nazionale, arriva il Decreto-legge n 89/2011 con il quale l’ordinamento italiano completa il recepimento della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e recepisce la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini irregolari di Paesi terzi.
In tema di libera circolazione dei cittadini comunitari il decreto stabilisce: un diverso criterio d valutazione del requisito della «disponibilità   delle risorse economiche sufficienti al soggiorno» (non più basato sull’ammontare dell’assegno sociale ma sulla «situazione complessiva»); l’abolizione dell’obbligo del visto di ingresso per i familiari extracomunitari dei cittadini UE che entrano in Italia, nonchà© nuove norme in materia di iscrizione anagrafica dei familiari e verifica della sussistenza delle condizioni ostative al soggiorno da parte dei Comuni.
Relativamente al recepimento della direttiva «rimpatri», il decreto stabilisce che quando il cittadino UE o il suo familiare sono allontanati dall’Italia con un provvedimento non coercitivo (in quanto la direttiva non lo consente) perchà© indigenti e si trattengono in Italia oltre il termine fissato il prefetto «puಠadottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore».
Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari il decreto stabilisce che lo straniero «identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale» non potrà   essere espulso nà© denunciato per il reato di ingresso e soggiorno clandestino.
Il decreto enumera, inoltre, i casi nei quali è da applicarsi l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera che riguardano i «soggetti pericolosi», i casi in cui sussiste il rischio di fuga (che si configura in mancanza di passaporto o documento equivalente valido, in assenza di un alloggio o, ancora, in caso di falsa attestazione delle proprie generalità   o di inottemperanza a un provvedimento emesso dal questore) o nei casi di domanda di permesso di soggiorno respinta perchà© «infondata o manifestamente fraudolenta».
Se nei casi di cui sopra non è possibile procedere all’allontanamento puಠessere disposto il trattenimento nei CIE fino ad un periodo massimo di 18 mesi.
Se anche il trattenimento nei CIE non è praticabile il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni. La violazione dell’ordine, salvo che sussista il giustificato motivo, è punita con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
Scompare così dall’ordinamento italiano la detenzione in carcere per gli immigrati irregolari che aveva portato alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e che in precedenza aveva causato frequenti richiami all’Italia da parte della Commissione Europea.

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