Dal PE parte la lotta contro pirateria e contraffazione

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Il Parlamento Europeo ha approvato nei giorni scorsi in seduta plenaria con 379 voti a favore e 270 contrari la Intellectual Property Enforcement Directive 2, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà   intellettuale. IPRED2 propone un’armonizzazione europea dei dispositivi di repressione delle attività   pirata, definendo i casi punibili e il ruolo degli Stati membri nel contesto di un’azione europea di repressione.
La pratica della contraffazione colpisce in Europa lavoratori e consumatori: tra gli oggetti maggiormente contraffatti, giocattoli, DVD, CD e medicine. Gli eurodeputati hanno pertanto chiesto un’armonizzazione delle varie leggi nazionali per rafforzare l’efficacia delle misure in campo, pur se alcuni deputati hanno criticato il testo, ritenendo l’introduzione di sole sanzioni insufficiente per risolvere il problema o evidenziando i pericoli di una non chiara situazione nell’omologazione dell’intervento in ambito penale.
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2 COMMENTI

  1. Scusate la domanda, ma la direttiva che tipo di sanzioni propone (se ne propone) nei confronti del peer to peer e simili meccanismi che consentono il doenload dalla rete di materiale protetto? Viene punito anche il semplice utilizzo del materiale o solo la contraffazione e la vendita?

  2. Ciao Giacomo, come ahime’ già  in precedenza accaduto, la direttiva tradisce la sua “natura armonizzatrice” per lasciare ampio spazio di manovra ai legislatori nazionali. Spazio di cui il legislatore nostrano non esitò ad usufruire già  in sede di recepimento, nel febbraio 2006, della direttiva 2004/48 introducendo per le fattispecie cui ti riferisci sanzioni considerate da molti sbilanciate a sfavore dell’utilizzatore finale.
    Sebbene la nuova direttiva escluda di colpire l’uso privato senza scopo di lucro di opere protette, non imporrà  una revisione d’equità  al nostro Parlamento: di fatto per gli italiani la condivisione via peer-to-peer rimane un reato.
    E’ un segnale non trascurabile, a mio avviso, che si sia dovuto precisare, quasi a contrappeso dell’impianto generale della normativa, nel terzo comma dell’articolo 6 che “Gli Stati membri assicurano che i diritti dell’imputato siano debitamente protetti e garantiti”.

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