Nuove regole per i fondi strutturali e di coesione

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L’UE ha introdotto nuove misure per semplificare le regole di gestione dei fondi strutturali e di coesione, con l’obiettivo di aiutare le regioni a far fronte alla crisi agevolando l’accesso ai finanziamenti e accelerare i flussi di investimenti in un momento di particolare pressione per i bilanci pubblici.
Una delle principali conseguenze della crisi è che gli Stati membri e le regioni stanno incontrando difficoltà   nel fornire i cofinanziamenti necessari per completare gli investimenti europei. Così, ad alcuni Stati membri saranno versati anticipi addizionali per un totale di 775 milioni di euro per far fronte ai problemi immediati di liquidità   (Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Ungheria, che hanno ricevuto un prestito per il risanamento della bilancia dei pagamenti o che hanno registrato una diminuzione del PIL superiore al 10%), mentre le modifiche annunciate dovrebbero accelerare l’attuazione dei programmi e semplificarne la gestione quotidiana.
Tra le principali nuove misure, ad esempio, l’introduzione di un massimale unico di 50 milioni di euro per tutti i tipi di grandi progetti che richiedono l’approvazione della Commissione, così che i progetti ambientali di dimensioni più ridotte possano essere approvati dagli stessi Stati membri; la possibilità   che i progetti di maggiori dimensioni siano finanziati da più di un programma; procedure più semplici per la revisione dei programmi; l’introduzione di programmi di credito intesi a stimolare la spesa nel campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili; minor obbligo di mantenere gli investimenti: queste norme si applicheranno d’ora in avanti solo a determinati progetti, come nel caso dei settori delle infrastrutture e degli investimenti produttivi, non si applicheranno invece alle imprese vittime di fallimento involontario (per le operazioni nel quadro dell’FSE, questa misura è inoltre in linea con le norme sugli aiuti di Stato); entrate sottoposte a controllo solo fino alla conclusione del relativo programma al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri; posticipo della regola di “disimpegno N+2”, per la quale un finanziamento stanziato e non speso entro due anni è automaticamente riversato nel bilancio dell’UE.

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