Lavoro interinale: direttiva per parità   di trattamento

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«Fin dal primo giorno di lavoro» i lavoratori interinali devono godere di condizioni d’occupazione identiche a quelle dei lavoratori dipendenti, questo almeno secondo una direttiva adottata dal Parlamento europeo.
La direttiva intende inquadrare il ricorso al lavoro interinale «al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili». Afferma infatti che il lavoro tramite agenzia interinale non risponde solo alle esigenze di flessibilità   delle imprese ma anche «alla necessità   di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti, contribuendo pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato».
Le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, sancisce la direttiva, dovranno essere «almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro». Per questo, oltre alla parità   di salario e alla tutela delle gestanti, i lavoratori interinali avranno diritto a essere informati sui posti vacanti e ad essere assunti nelle imprese in cui operano, nonchà© di accedere a mense, asili nido e trasporti, alle attività   di formazione e di essere protetti da qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità  , età   o tendenze sessuali.
Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro tre anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. In caso di inosservanza della direttiva da parte dell’agenzia interinale o dell’impresa utilizzatrice, gli Stati membri dovranno disporre misure idonee, prevedendo procedure amministrative o giudiziarie appropriate intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla direttiva. Dovranno quindi determinare il regime delle sanzioni applicabili a violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e adottare ogni misura necessaria a garantirne l’attuazione, mentre tali sanzioni dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive».

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