
Il comunicato stampa diffuso il 3 dicembre annuncia che, in quella stessa data, è stato raggiunto un accordo provvisorio per l’abbandono delle importazioni di gas naturale dalla Russia, al centro della tabella di marcia della politica per la ripresa e resilienza REPowerEU.
Dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina, nel marzo 2022, in occasione dell’accordo di Versailles, si è convenuto di porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi. La percentuale di gas russo trasportato via gasdotto era già stata ridotta all’11% nel 2024, nonostante circa il 30% delle famiglie nell’UE utilizzi il gas per il riscaldamento. La domanda di gas è diminuita di oltre il 19% tra il 2021 e il 2024.
In questo contesto, viene introdotto un divieto graduale e giuridicamente vincolante che diventerà totale dalla fine del 2026 per le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e dall’autunno 2027 per il gas da gasdotto.
Lars Asgaard, ministro danese del Clima, ha evidenziato gli obiettivi di questa misura, che sono, tra gli altri, la differenziazione del mercato europeo e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
L’accordo si articola nei seguenti elementi principali:
- le importazioni saranno vietate a partire da sei settimane dopo l’entrata in vigore del contratto;
- i contratti in essere godranno di un periodo di transizione; Per i contratti a breve termine (prima del 19 giugno 2025), il divieto si applicherà dal 25 aprile 2016 per il GNL e dal 17 giugno 2026 per il gas da gasdotto; per i contratti a lungo termine, invece, si applicherà dal 19 gennaio 2027 per il GNL e dal 20 settembre 2027 per il gas da gasdotto.
- Il contratto in essere potrà essere modificato solo per scopi operativi predefiniti.
I co-legislatori hanno stabilito che entrambe le categorie di importazioni saranno soggette a un regime di autorizzazione preventiva: per il gas russo è richiesta una sollecitazione con un mese di anticipo, mentre per il gas non russo cinque giorni prima. Tali procedure non si applicheranno alle importazioni dai paesi che soddisfano determinati criteri e che compaiono in un elenco di paesi esentati, redatto, modificato e aggiornato dalla Commissione.
Il regolamento impone agli Stati membri di presentare dei piani nazionali di diversificazione che prevedono investimenti in infrastrutture, come nuovi gasdotti e terminali GNL.
Il ruolo della Commissione in questo piano è di sorveglianza (si impone agli Stati membri di comunicare i propri contratti di importazione o divieti in atto) e, inoltre, quello di presentare una proposta legislativa entro la fine del 2027.
Il regolamento introduce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per imprese e persone fisiche.
Il Consiglio e il Parlamento hanno mantenuto la clausola di sospensione che prevede la possibilità di sospendere temporaneamente in caso di circostanze impreviste. Nello specifico, però, sono state rese più rigorose le condizioni per la sospensione.
Per saperne di più: Comunicato del Consiglio , Comunicato del Parlamento












