I processi di rimpatrio in Europa

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La procedura di rimpatrio in Europa fa parte del “Nuovo patto sulla migrazione e asilo” proposto dalla Commissione Europea il 23 settembre 2020. Ad oggi, in preparazione di ulteriori negoziati con il Consiglio dei Ministri, il Parlamento europeo, nell’aprile 2023,  ha approvato la sua posizione negoziale sulla revisione del regolamento di selezione e sul regolamento sulle procedure di richiesta d’asilo, insistendo in particolare sulla rapidità e l’efficienza  in tutte le fasi del sistema di accoglienza. Il Parlamento ha inoltre sottolineato l’importanza di proteggere i diritti fondamentali individuali e il rispetto delle garanzie procedurali.

Il Nuovo patto ha come primo obiettivo una revisione del regolamento di Dublino, secondo cui il primo paese UE in cui il richiedente è arrivato, è responsabile del trattamento delle domande di asilo. In particolare, il Nuovo patto comprende nuove direttive sulla revisione della legislazione attuale, inclusa quella relativa alla Direttiva rimpatri. 

La proposta di revisione della Commissione mira ad accelerare le procedure di rimpatrio attraverso l’istituzione di nuove procedure di frontiera; rendere obbligatori in tutti gli Stati membri programmi di rimpatrio volontario estendendo il periodo per la partenza da 7 a 30 giorni; facilitare l’acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio dei soggetti coinvolti; vietare la detenzione di bambini e famiglie; nominare un tutore indipendente che assista i minori non accompagnati e garantisca la loro riconsegna a un familiare di primo o secondo grado o a un tutore legale; fornire informazioni ai rimpatriandi sulla procedura di rimpatrio, sui loro diritti e obblighi in una lingua a loro comprensibile. 

La Commissione propone inoltre procedure semplificate e un periodo massimo di 12 settimane per procedere al rimpatrio dei richiedenti respinti. La procedura semplificata non può però essere estesa ai minori non accompagnati, ai bambini di età inferiore ai 12 anni e alle loro famiglie e alle persone con problemi di salute. 

 Al riguardo, il Parlamento europeo incentiva i paesi UE a investire in programmi di rimpatrio volontario in quanto più facili da organizzare e gestire soprattutto in termini di cooperazione con i paesi terzi. Il rimpatrio volontario prevede una collaborazione del richiedente asilo verso le autorità che hanno emesso la decisione di rimpatrio, inoltre può essere assistito se accompagnato da un supporto finanziario o logistico da parte del paese ospitante; viceversa se viene a mancare la dimensione cooperativa si tratta di rimpatrio forzato.

Secondo le fonti Eurostat nel 2022 I Paesi UE hanno 

  • rifiutato l’ingresso a 141 mila persone provenienti da paesi Extra-Europei
  • le decisioni di rimpatrio emesse sono state oltre 422 mila interessando soprattutto persone di nazionalità algerina, marocchina e pachistana a causa della mancanza dei documenti necessari quali visti e permessi di soggiorno. 
  • sono stati respinti oltre 96 mila richiedenti asilo di cui il 47% attraverso il rimpatrio volontario. Nonostante ciò il processo di rimpatrio viene spesso ostacolato sia a causa della difficoltà di identificazione dei migranti sia a causa della difficoltà nel reperire i documenti necessari dalle autorità dei paesi extra-UE. 

Per saperne di più: Rimpatri: quanti migranti nell’UE vengono rimandati indietro?

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