Il Parlamento europeo ha adottato definitivamente una direttiva che aggiorna, integra e chiarisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli nell’UE: giocattoli e imballaggi non dovranno presentare il rischio di asfissia, nà© danneggiare l’udito, dovranno presentare bassi livelli di metalli pesanti e non potranno contenere fragranze allergizzanti.
La direttiva, che diventerà applicabile tra due anni per consentire ai produttori di adattarsi alle nuove regole, stabilisce che i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o «quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini». àˆ anche precisato che si deve tenere conto «dell’abilità dell’utilizzatore e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza», in particolare per quanto riguarda i giocattoli che per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età indicati. Inoltre, le etichette apposte e le istruzioni per l’uso, presentate in conformità alle prescrizioni della direttiva, dovranno «richiamare l’attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sulla pericolosità e sui rischi di danni che l’uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi».
I giocattoli resi disponibili sul mercato dovranno recare il marchio CE che attesta la loro conformità ai requisiti di sicurezza definiti dalla direttiva. Il marchio CE deve essere apposto «in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio».
I produttori dovranno garantire che i loro giochi immessi sul mercato siano stati progettati e prodotti nel rispetto delle esigenze di sicurezza stabilite dalla direttiva. Gli importatori dovranno immettere sul mercato solo giocattoli che rispettano le specifiche comunitarie, mentre i distributori dovranno «agire con la dovuta diligenza in relazione ai requisiti applicabili».